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Trento, 9 febbraio 2011
disegno di legge
Esercizio della vigilanza ambientale: modificazioni della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente

Relazione

In una società moderna ed aperta, le associazioni per la tutela ambientale si  configurano sempre di più come autorevoli partner della pubblica amministrazione, alla luce di quanto dispone la Costituzione e secondo il principio di sussidiarietà. Ciò vale sia per quanto riguarda la promozione della cultura e del rispetto ambientale, sia nella definizione delle politiche di intervento, sia infine per quanto riguarda l’esercizio della vigilanza. Non si tratta semplicemente, ben inteso, di ampliare il numero o la tipologia dei “guardiani” presenti sul territorio, piuttosto di favorire la crescita di una responsabilità collettiva verso i destini del patrimonio ambientale, così come propongono anche le modifiche alla legislazione sul volontariato attraverso il disegno di legge n. 170/XIV. Qui si afferma infatti che la Provincia riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato anche nel campo della tutela dei beni culturali ed ambientali, tanto che presso la Provincia viene istituito un apposito albo delle organizzazioni che perseguono fini di promozione e tutela di questo patrimonio.

Anziché operare attraverso l’apposita istituzione delle guardie ecologiche volontarie, come hanno scelto di fare molte altre regioni italiane, il percorso intrapreso nella legislazione trentina tende quindi a formare e qualificare degli operatori volontari, una sorta di “custodi volontari dell’ambiente”.

La legislazione provinciale è particolarmente ricca ed articolata da normative riguardanti l’ambiente, così definito in senso lato, ciascuna delle quali prevede a quali soggetti competano i controlli ambientali ovvero le possibilità di intervento in caso di violazione di norme.

Con il presente disegno di legge si intende intervenire puntualmente sull’articolato di ciascuna di queste leggi, integrando i soggetti incaricati della sorveglianza. Infatti, oltre al personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale (anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali), di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, al personale dipendente dei parchi ed agli organi di pubblica sicurezza, potranno vigilare sull’osservanza delle leggi ambientali anche i “custodi volontari” designati da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la tutela degli animali o dell’ambiente. Purché abbiano frequentato – questo è il primo passaggio particolarmente importante – un corso di abilitazione - ed abbiano ottenuto – ecco il secondo passaggio - la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. La Provincia dovrà dunque farsi carico di organizzare i corsi di abilitazione o di aggiornamento. Il disegno di legge prevede di rinviare ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina delle modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull’osservanza delle diverse leggi.

L’obiettivo della norma è dunque evidente. Creare piena consapevolezza all’interno delle associazioni circa il ruolo di collaborazione con la Provincia e gli altri enti pubblici secondo il principio di sussidiarietà, ampliando in maniera rilevante la capacità della Provincia di monitorare il territorio ed evitare così che possano accadere violazioni clamorose delle norme provinciali. Casi come quello del ghiacciaio della Marmolada, e della grotta del Bus del Giaz in Paganella, tutte le vicende relative alle discariche e alle bonifiche, come ad esempio Monte Zaccon, Sardagna, Tenno,  ma anche fatti minori come ad esempio la scoperta di piccole discariche abusive, potrebbero probabilmente essere evitati grazie ad una presenza più capillare e collaborativa di preziosi volontari aderenti alle diverse associazioni per la tutela del patrimonio culturale ed ambientale appositamente formati ed aggiornati.

Il disegno di legge si compone nel suo complesso di  10 articoli.

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 21 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 che dispone norme per l’esercizio della pesca nella provincia di Trento.

Con l’articolo 2 si interviene sulla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico), sostituendone l’articolo 15.

Con l’articolo 3 si interviene in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, modificando l’articolo 37 del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

L’articolo 4 modifica l’articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 che riguarda la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale.

L’articolo 5 sostituisce l’articolo 41 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia).

Con l’articolo 6 viene sostituito l’articolo 2 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 che si occupa della disciplina per la tutela dell’ambiente in relazione all’esercizio degli aeromobili.

L’articolo 7 modifica l’articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 relativa all’inquinamento acustico.

Con l’articolo 8 viene modificato l’articolo 37 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda).

L’art. 9 modifica l’art. 105 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

Infine l’art. 10 modifica l’art. 123 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

Cons. Prov. Roberto Bombarda


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)

1.         L'articolo 21 della legge provinciale sulla pesca è sostituito dal seguente:
"Art. 21
1.         Vigilano sull'osservanza di questa legge il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti designati dalle associazioni o società titolari di concessioni di pesca, nonché gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela degli animali o dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.
2.         La Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico.
3.         Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

Art. 2
Modificazioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico)

1.         L'articolo 15 della legge provinciale n. 37 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - Vigilanza
1.         Vigilano sull'osservanza di questa legge il servizio provinciale competente in materia geologica, il personale incaricato dei servizi di polizia mineraria, locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.
2.         La Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico.
3.         Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

2.         L'articolo 16 della legge provinciale n. 37 del 1983 è abrogato.

Art. 3
Modificazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1.         Il comma 3 dell'articolo 37 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal seguente:
"3.       Fatte salve le funzioni di controllo che le disposizioni in vigore affidano all'autorità competente in materia d'igiene e sanità pubblica e al personale incaricato dei servizi di polizia locale, la vigilanza è esercitata anche dai comuni, dal personale incaricato dei servizi di polizia idraulica, stradale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, dal personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, dagli organi di pubblica sicurezza. Inoltre è esercitata dagli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione - organizzato dalla Provincia con oneri a suo carico - e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati alla vigilanza, definisce i loro ambiti di competenza e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

Art. 4
Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)

1.         Il comma 7 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è sostituito dal seguente:
"7.       Vigilano sull'osservanza di questa legge l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali, le altre categorie di personale individuate dal regolamento di esecuzione nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione - organizzato dalla Provincia con oneri a suo carico - e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

Art. 5
Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991,
n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1.         L'articolo 41 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:
"Art. 41 - Vigilanza
1.         Vigilano sull'osservanza di questa legge il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti venatori dipendenti o volontari proposti dall'ente gestore, nonché gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela degli animali o dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.
2.         La Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico.
3.         Gli agenti venatori, di norma, svolgono le loro funzioni nella circoscrizione territoriale cui sono assegnati. Ad essi, fatta eccezione per gli organi di pubblica sicurezza, è vietata la caccia nel relativo territorio, salvo che vi siano autorizzati dall'ente da cui dipendono.
4.         Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

2.         Il comma 6 dell'articolo 42 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente.
"6.       Gli agenti venatori cui è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi del titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) o delle altre disposizioni statali in materia svolgono i compiti loro attribuiti dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157."

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)

1.         L'articolo 2 della legge provinciale n. 5 del 1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Vigilanza
1.         Vigilano sull'osservanza di questa legge il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti volontari incaricati di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.
2.         Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge."

Art. 7
Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'inquinamento acustico

1.         Il comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 è sostituito dal seguente:
"4.       Vigilano sull'osservanza delle disposizioni in materia d'inquinamento acustico l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il personale incaricato dei servizi di polizia locale, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza delle disposizioni in parola, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione - organizzato dalla Provincia con oneri a suo carico - e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale  n. 1-41/Legisl. del 1987, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune territorialmente interessato, nel cui bilancio sono introitati i proventi delle sanzioni."

Art. 8
Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)

1.         Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2001 è inserito il seguente:
"1 bis. La vigilanza sui divieti di navigazione previsti dal comma 3 dell'articolo 14, dall'articolo 32 e dall'articolo 33 è esercitata anche dagli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. A questo scopo la Provincia organizza appositi corsi di abilitazione, assumendone gli oneri. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

Art. 9
Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1.         Dopo il comma 3 dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Concorrono a vigilare sull'osservanza del titolo IV, capo II, del titolo V e dell'articolo 100, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela degli animali o dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.
3 ter. In presenza di un numero minimo di interessati la Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico."

Art. 10
Modificazione dell'articolo 123 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1.         Dopo il comma 2 dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"2 bis. Vigilano sull'osservanza del titolo III di questa legge, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione - organizzato dalla Provincia con oneri a suo carico - e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. Gli agenti volontari trasmettono i risultati della loro attività all'organo di tutela del paesaggio competente. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui il loro servizio è coordinato con quello degli altri incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

     

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